In sintesi
- La quantità di refrigeranti fluorurati (HFC) ammessa nell'UE scende dal 24 % del livello del 2015 a circa il 5 % dal 2030 – e a zero entro il 2050.
- La scarsità colpisce gli impianti esistenti molto prima di qualsiasi divieto: il refrigerante per manutenzione e riparazione diventa più caro.
- I refrigeranti naturali – CO₂, propano, ammoniaca – non sono soggetti a quote, ma non sono intercambiabili: ognuno ha un proprio profilo di pericolo.
- Il concetto di sicurezza determina il luogo d'installazione, la sala macchine e il rilevamento gas – va definito prima della scelta del sistema, non dopo.
01Da «meno» a «nessuno»
Con il regolamento (UE) 2024/573, l’UE ha trasformato la riduzione graduale dei refrigeranti fluorurati in un’uscita vincolante. La quantità che può essere immessa sul mercato ogni anno viene plafonata in CO₂ equivalente – e diminuisce a grandi scaglioni. La Svizzera allinea a queste regole la propria ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Poiché il calcolo avviene in CO₂ equivalente, un refrigerante con un elevato potenziale di riscaldamento globale «costa» per chilogrammo una quota particolarmente elevata. Refrigeranti diffusi come R404A o R410A diventano così scarsi e costosi – molto prima che scatti un divieto esplicito. Per i nuovi apparecchi valgono inoltre divieti scaglionati: per molti climatizzatori compatti e pompe di calore, già dal 2027 un limite di GWP 150.
02Che cosa significa per gli impianti esistenti
Gli impianti esistenti possono continuare a funzionare. Il rischio risiede nell’approvvigionamento: se fra cinque anni un impianto con un refrigerante in via di dismissione deve essere riparato o ricaricato, l’operazione diventa costosa o, con prodotto vergine, del tutto impossibile. Per ogni impianto con R404A, R410A o R134a conviene quindi porsi oggi la domanda se il refrigerante rimarrà disponibile fino alla fine prevista dell’utilizzo – e se una sostituzione pianificata debba essere anticipata.
03Tre refrigeranti naturali, tre profili di pericolo
Le alternative sono tecnicamente mature, ma si comportano in modo radicalmente diverso:
- La CO₂ (R744) non è né infiammabile né tossica, ma è più pesante dell’aria. In caso di perdita si accumula al suolo e, senza odore, sposta l’ossigeno. Sono necessari sensori di ossigeno vicino al pavimento e una ventilazione forzata. Inoltre, gli impianti a CO₂ funzionano con pressioni superiori a 100 bar – i componenti degli impianti convenzionali non sono trasferibili.
- Il propano (R290) è altamente infiammabile. Richiede una suddivisione in zone Ex e un documento di protezione contro le esplosioni, che il gestore deve presentare.
- L’ammoniaca (R717) è tossica, ma segnala da sé la propria presenza con il suo odore pungente. Richiede una sala macchine separata, un impianto di rilevamento gas e un piano di evacuazione – collaudata da oltre cento anni nella refrigerazione industriale.
A ciò si aggiunge, per la CO₂, una debolezza estiva: al di sopra di circa 31 °C il ciclo funziona in modo «transcritico» e il rendimento cala sensibilmente. I siti con estati calde necessitano quindi di contromisure mirate come eiettori o compressione parallela – questo rientra nel calcolo di redditività, non negli interventi correttivi successivi.
04La sequenza è decisiva
L’errore di progettazione più frequente consiste nello scegliere prima il sistema e nell’«aggiungere» poi il concetto di sicurezza. La via corretta è quella inversa: il profilo di pericolo del refrigerante determina il luogo d’installazione, la sala macchine, la ventilazione e il rilevamento – e quindi superfici e costi. Chi chiarisce questi aspetti per tempo evita riprogettazioni quando l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione o la Suva pongono i loro requisiti.
Da ricordare
I refrigeranti naturali sono a prova di futuro, ma non intercambiabili: la CO₂ sposta l'ossigeno, il propano è infiammabile, l'ammoniaca è tossica – ognuno richiede il proprio concetto di protezione.
Norme e fonti
- Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, allegati IV e VII
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81), allegato 2.10 – revisione «Pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2025»
- SN EN 378, parti 1–4 – Impianti di refrigerazione e pompe di calore, sicurezza e ambiente
- EN 60079-10-1 – Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione
- Pubblicazione Suva 66139 «Kälteanlagen und Wärmepumpen sicher betreiben» (esercizio sicuro di impianti di refrigerazione e pompe di calore)
SEDC AG · Articolo tratto dalla nostra serie di formazione interna «Technik Praxis», abbreviato per committenti e utenti.